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Aglianico del Taburno Docg

 DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA E GARANTITA «AGLIANICO DEL TABURNO»

 

Approvato DOC con DPR 29.10.1986

Approvato DOCG con DM 30.09.2011 G.U. 236 - 10.10.2011 (S.O. n.217)

Modificato con DM 30.11.2011 Pubblicato sul sito ufficiale del Mipaaf Sezione Qualità e Sicurezza Vini DOP e IGP

 

Articolo 1 - Denominazione e vini

La denominazione di origine controllata e garantita “Aglianico del Taburno” già riconosciuta a denominazione di origine controllata con DPR 29 ottobre 1986 e sostituito con DM 2 agosto 1993, è riservata ai vini che rispondono alle condizioni e ai requisiti prescritti dal presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie:

  1. Rosso

  2. Rosso riserva o riserva

  3. Rosato

Articolo 2 - Base ampelografica

l vini a denominazione di origine controllata e garantita “Aglianico del Taburno” devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti, aventi nell’ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:

  • Aglianico del Taburno rosso, rosato, rosso riserva o riserva: Aglianico, minimo 85%; per la restante parte possono concorre altri vitigni a bacca nera, non aromatici, idonei alla coltivazione in provincia di Benevento fino ad un massimo del 15 %.

 

 




Tipologia

Prod. Max t/ha

Titolo alcool. vol. nat. minimo

rosso

9

11,5

rosato

9

11,5

rosso riserva o riserva

9

12

 

Regione: 
Vitigni: 
Tipologie: 
Livello: